IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il  decreto-legge 30 dicembre  1989, n. 416,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
  Visto  il  decreto-legge 20  marzo  1997,  n. 60,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128;
  Visto  il decreto-legge  24 aprile  1997, n.  108, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
giugno  1997, pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana del 2 luglio 1997;
  Ritenuta l'opportunita'  di emanare  una nuova direttiva,  anche in
considerazione della positiva evoluzione della situazione in Albania;
  Sentito  il Consiglio  dei Ministri  nella riunione  del 29  agosto
1997;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
  1. I cittadini albanesi entrati in  Italia dopo il 1 marzo 1997 che
non sono in possesso di  nullaosta provvisorio, nonche' quelli che si
sono  arbitrariamente resi  non piu'  reperibili presso  i centri  di
accoglienza, presso  altre strutture ricettive o  presso il domicilio
di connazionali  parenti o  conoscenti debbono  essere immediatamente
allontanati dal  territorio nazionale adottando nei  loro confronti i
provvedimenti previsti dalla legge 19 maggio 1997, n. 128.
  2.  Per  i  cittadini  albanesi  accolti  in  Italia  a  titolo  di
protezione  temporanea,  in  possesso  del  nulla  osta  provvisorio,
ancorche'  scaduto,  i  prefetti delle  province  interessate  curano
l'attuazione di un programma di graduale rimpatrio.
  3. Le  operazioni di rimpatrio,  da attivarsi dalla  adozione della
presente direttiva e fino al 30 novembre 1997, saranno effettuate per
scaglioni  e secondo  criteri di  priorita' che  tengano conto  delle
caratteristiche e condizioni dei  diversi gruppi di soggetti presenti
in  Italia,  avuto  anche  riguardo alle  valutazioni  del  Ministero
italiano  degli  affari  esteri  circa la  eventuale  persistenza  di
condizioni   particolarmente  critiche   in   determinate  aree   del
territorio albanese.
  4.  Sono esclusi  dai rimpatri  di  cui alla  presente direttiva  i
cittadini  albanesi  che abbiano  gia'  ottenuto  o che  siano  nelle
condizioni di poter ottenere un  permesso di soggiorno ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
  5. Il  Ministro degli affari  esteri curera' il  perfezionamento di
intese con le competenti autorita' albanesi anche al fine di definire
le quote di lavoratori albanesi da includere nella programmazione dei
flussi di ingresso in Italia, ai sensi del decreto del Ministro degli
affari esteri del  23 luglio 1997, in modo  da ricomprendervi persone
rimpatriate a norma della presente direttiva o loro familiari.
  6. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione
civile, il Ministro per la  solidarieta' sociale ed il Ministro degli
affari   esteri,   promuoveranno,    nell'ambito   delle   rispettive
competenze,  anche mediante  convenzioni  con  le organizzazioni  non
governative o con le organizzazioni  e associazioni di volontariato e
con le  altre istituzioni o organizzazioni  con finalita' umanitarie,
l'attivita'  di assistenza  ai cittadini  albanesi da  rimpatriare, e
potranno   altresi'   formulare    progetti   per   la   prosecuzione
dell'assistenza in  territorio albanese, comprendenti anche  misure a
carattere alloggiativo.
  7.  La programmazione  delle  partenze e'  curata  dai prefetti  di
Ancona, Bari, Bologna,  Brindisi, Roma e Trieste,  che si avvarranno,
per     quanto     possibile,    della     collaborazione     tecnica
dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (O.I.M.).
  8. Il  rimpatrio dei minori  non accompagnati continua  a svolgersi
secondo le  disposizioni emanate  dalla Presidenza del  Consiglio dei
Ministri  - Dipartimento  per gli  affari sociali  - Comitato  per la
tutela dei minori stranieri.
  9. Il Ministero dell'interno provvede, per il tramite dei prefetti,
al costante  monitoraggio delle fasi  di rimpatrio, anche al  fine di
razionalizzare l'utilizzazione dei  centri di accoglienza riducendone
progressivamente il  numero, in  rapporto alle presenze  dei profughi
ancora  bisognosi  di  assistenza,  nelle more  del  loro  definitivo
rientro.  Non  avranno  piu' titolo  alle  prestazioni  assistenziali
predisposte  a  norma  del  decreto-legge   20  marzo  1997,  n.  60,
convertito, con modificazioni, dalla legge  19 maggio 1997, n. 128, i
cittadini albanesi che si verranno  a trovare nelle condizioni di cui
al punto 4.
  10. Per l'esecuzione  delle operazioni di rimpatrio  e delle misure
di carattere assistenziale ancora necessarie continuano ad osservarsi
le disposizioni del  decreto-legge 20 marzo 1997,  n. 60, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  maggio 1997,  n.  128,  e  del
decreto-legge 24 aprile 1997,  n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
  11. Il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e per
il  coordinamento  della protezione  civile  ed  il Ministro  per  la
solidarieta'   sociale,  adotteranno   gli  ulteriori   provvedimenti
eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente direttiva.
  La  presente  direttiva  sostituisce  quella del  18  giugno  1997,
concernente  l'assistenza  ai   cittadini  albanesi  da  rimpatriare,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana del 2
luglio 1997.
   Bologna, 31 agosto 1997
                                                 Il Presidente: Prodi
Registrata alla Corte dei conti il 1 settembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 280